top of page

ART. 99 Oneri fiscali e contributivi [n.d.r. ex art. 64] (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista

la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse

in deduzione. Le altre imposte sono deducibili

nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente

accertate sono deducibili nei limiti

dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni

presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli

uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria

sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti,

se e nella misura in cui sono dovuti, in base

a formale deliberazione dell’associazione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) La deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi è disciplinata

dall’art. 6, comma 1, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla L. 28.1.2009 n. 2.

7. April 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page