ART. 99 Oneri fiscali e contributivi [n.d.r. ex art. 64] (1) (2)
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista
la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse
in deduzione. Le altre imposte sono deducibili
nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente
accertate sono deducibili nei limiti
dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli
uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria
sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti,
se e nella misura in cui sono dovuti, in base
a formale deliberazione dell’associazione.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) La deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi è disciplinata
dall’art. 6, comma 1, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28.1.2009 n. 2.
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia